Lo statuto
Salute ed Educazione per l'Etiopia
Statuto approvato a Losone dall’Assemblea costitutiva del 1. settembre 2009, modificato l’8 maggio 2015, il 26 aprile 2016.
Art. 1, Nome e sede
Con il nome ASSOCIAZIONE SAED ETIOPIA (abbreviazione di Salute ed Educazione per l’ Etiopia rurale) è costituita un’associazione aconfessionale, apolitica e senza scopo di lucro conformemente agli art. 60 ss. del Codice Civile Svizzero. La sua sede è a Losone.
Art. 2, Scopo
L’ associazione persegue lo scopo di promuovere e sostenere progetti di sviluppo nelle zone rurali più svantaggiate dell’Etiopia. L’associazione contribuisce a migliorare le condizioni di vita nel campo dell’educazione e della salute riservando un’attenzione particolare ai bambini e alle donne.
Art. 3, Membri
Possono diventare soci della ASSOCIAZIONE SAED ETIOPIA tutte persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli ideali. È socio chi è in regola con il pagamento della propria quota sociale.
Art. 4, Organi dell’associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato;
c) il Revisore.
Art. 5, Assemblea dei soci
Art. 6, Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo della ASSOCIAZIONE SAED ETIOPIA. Essa è convocata dal Comitato in via ordinaria almeno una volta all’anno. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Comitato, o su domanda scritta di almeno un quinto dei soci.
Sono di competenza esclusiva dell’Assemblea:
a) la nomina del Presidente e dei membri di Comitato;
b) la nomina del Revisore;
c) l’esclusione dei soci, su proposta del comitato,
per motivi gravi;
d) l’ esclusione di membri del Comitato,
su proposta dei soci, per motivi gravi;
e) la modifica dello statuto;
f) la fissazione della tassa sociale.
Art.7, Votazioni e validità dell’Assemblea
L’Assemblea ha la facoltà di deliberare ed è valida solo se sono presenti una rappresentanza del Comitato più almeno due soci. Le risoluzioni assembleari, per essere valide, dovranno ottenere la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
Art. 8, Il Comitato
Il Comitato si compone di almeno
3 membri: un Presidente eletto dall’Assemblea nonché un Segretario e un Cassiere designati dal Comitato stesso nel proprio seno. Il Comitato esegue
le risoluzioni assembleari, cura la gestione dei fondi, segue l’andamento generale e ne riferisce annualmente all’Assemblea.
Art. 9, Rappresentanza
Il Comitato rappresenta l’Associazione di fronte a terzi e vincola la stessa con la firma collettiva a due dei suoi componenti.
Art. 10, Revisore
Il Revisore non può essere un socio
né può far parte del Comitato. Esso rimane in carica un anno. È possibile la rielezione. Il rapporto di revisione viene presentato annualmente all’Assemblea dei soci.
Art. 11, Finanze
L’Associazione finanzia le sue attività per tramite i contributi annuali dei suoi membri decisi dall’Assemblea generale e con contributi volontari da parte di terzi. Ogni persona fisica
verserà almeno CHF 50.– e ogni persona giuridica almeno CHF 100.–, quale quota annua minima di iscrizione.
Art. 12, Amministrazione
Tutti gli averi dell’ASSOCIAZIONE SAED ETIOPIA devono essere depositati su un conto bancario intestato alla ASSOCIAZIONE SAED ETIOPIA, salvo piccole somme necessarie allo svolgimento
delle attività che sono amministrate dal comitato. Il Comitato decide i diritti firma in banca sui conti bancari dell’Associazione.
Art. 13, Responsabilità
La responsabilità personale dei soci è esclusa.
Art. 14, Scioglimento
Lo scioglimento dell’ASSOCIAZIONE SAED ETIOPIA può essere deciso solamente nel corso di un’assemblea straordinaria con il voto di almeno due terzi dei soci presenti. Qualora rimanesse un saldo attivo l’Assemblea delibera in merito all’impiego del patrimonio devolvendo il saldo attivo a un’altra associazione riconosciuta di utilità pubblica che beneficia dell’esenzione fiscale.
Art. 15, Norma finale
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile Svizzero.